Sez. 5, Sentenza n. 11365 del 22/07/2003 (Rv. 565329 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 516 del 1982 - Effetti - Obbligazione tributaria - Estinzione - Contestazione dell'amministrazione - Prova dell'effettività del condono - Onere - Contribuente - Presentazione dell'istanza - Sufficienza - Esclusione - Produzione delle ricevute di pagamento dell'importo dovuto - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il contribuente che affermi di avere estinto l'obbligazione tributaria per effetto di condono non deve limitarsi a provare di aver presentato la relativa istanza (nella specie, una dichiarazione integrativa ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 516), ma è tenuto, qualora l'amministrazione sostenga (come nella specie) che l'istanza non è stata accolta e che del diniego è stata data comunicazione al contribuente, a fornire la prova dell'effettività del condono, mediante la produzione delle ricevute di pagamento dell'importo dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)