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Sez. 5, Sentenza n. 2974 del 01/03/2002 (Rv. 552683 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione della lite fiscale - Dichiarazioni integrative concernenti le imposte sui redditi ex art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Adempimenti del contribuente - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Necessità - Versamento degli importi in essa previsti - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie - Presentazione della dichiarazione - Prova - Mancanza.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552683-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa speciale, dettata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la definizione della lite mediante il versamento di una somma di denaro commisurata all'entità della lite stessa. Il contribuente acquisisce, infatti, il diritto alla definizione agevolata, in materia di imposte sui redditi, attraverso i due adempimenti, coordinati fra loro, posti a suo carico dall'art. 32 della legge, della presentazione della dichiarazione, e del successivo versamento degli importi da essa previsti, rimanendo la prima inefficace in mancanza del secondo; d'altro canto, i versamenti, se integrano la condizione di efficacia della dichiarazione, non hanno l'effetto di surrogarla qualora essa non sia stata presentata o, comunque, non sussista (come nella specie) la prova della sua presentazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)