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Sez. 3, Sentenza n. 5802 del 28/06/1997 (Rv. 505549 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Scadenza - Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Locatore - Società di persone - Destinazione dei locali all'attività di uno dei soci - Ammissibilità - Condizioni - Attività ricompresa nell'oggetto sociale - Diniego di rinnovo - Liceità.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505549-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

La facoltà di diniego del rinnovo del contratto relativo ad un immobile locato per uso non abitativo alla prima scadenza può legittimamente esser fatta valere da una società di persone attraverso la rappresentazione della necessità di destinare l'immobile all'esercizio di una attività (non della società stessa ma) di uno dei soci, a condizione che tale attività risulti tra quelle elencate nell'oggetto sociale, poiché, non essendo le vicende imprenditoriali della società (priva di personalità giuridica, ancorché dotata di autonomia patrimoniale) imputabili ad un soggetto distinto dai singoli soci, la destinazione dell'immobile alla indicata attività integra gli estremi di una situazione di necessità del socio considerato non individualmente, ma quale membro della compagine societaria, con conseguente coincidenza di interessi di entrambi ad ottenere la disponibilità della "res" locata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)