Sez. 1, Ordinanza n. 11608 del 30/04/2024 (Rv. 671115-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione per pubblica utilità - Accordo sull'indennità di aree non edificabili - Sent. Corte cost. n. 181 del 2011 - Sopravvenuta invalidità dell'accordo - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, intervenuta nel corso del procedimento di espropriazione, ma prima dell'atto ablativo, comportando la sopravvenuta invalidità dell'accordo sull'indennità delle aree non edificabili in precedenza raggiunto, consente al proprietario del bene di agire per chiedere, previo accertamento della predetta invalidità, la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.
Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 12, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)