Sez. 3, Sentenza n. 27366 del 23/05/2001 Ud. (dep. 06/07/2001) Rv. 219986 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - D.P.R. n. 203 del 1988 - Ambito di applicabilità ai soli impianti industriali - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, con il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 il legislatore non ha inteso limitare la tutela della salubrità dell'aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche solo agli impianti definibili come industriali ai sensi dell'art. 2195 del cod. civ., ma vi ha incluso anche gli altri impianti non industriali che pure possano avere uguale o maggiore potere inquinante, attesa la portata generale dell'art. 1 del citato DPR, che prevede la sottoposizione alla disciplina in esso contenuta di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)