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Sez. 1, Sentenza n. 6077 del 26/03/2004 (Rv. 572518 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Sentenza di secondo grado - Ordine di cancellazione di parti degli scritti difensivi contenenti espressioni offensive - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572518-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti degli scritti difensivi, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità - anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè all'indicazione delle sole espressioni da censurare -, essendo preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)