Sez. 3, Sentenza n. 4742 del 30/03/2001 (Rv. 545373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Sentenza di secondo grado - Ordine di cancellazione di parte dell'atto di appello contenente espressioni offensive - Esercizio di potere discrezionale, esercitabile anche di ufficio - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Motivazione riferita alle sole espressioni da censurare - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti dell'atto di appello, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche di ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita, cioè, alla indicazione delle sole espressioni da censurare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)