Sez. L, Sentenza n. 6782 del 11/12/1982 (Rv. 424420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - IPOTESI DI NON APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IMPOSSIBILITÀ DEL DIPENDENTE DI RIPRENDERE LA PROPRIA ATTIVITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - IPOTESI DI NON APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IMPOSSIBILITÀ DEL DIPENDENTE DI RIPRENDERE LA PROPRIA ATTIVITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La dichiarazione giudiziale della nullità del licenziamento comporta, ove non sia applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, che il datore di lavoro, il quale non consenta al dipendente di riprendere la propria attività, è tenuto, in conseguenza di tale inadempimento, al risarcimento del danno, per la cui liquidazione vanno considerate tutte le utilità economiche non conseguite fino al momento del reperimento di una nuova occupazione (ivi comprese le perdite afferenti alla non computabilità della precedente anzianità di servizio, all'eventuale dequalificazione e al pregiudizio nella posizione previdenziale), rimanendo a carico del datore di lavoro l'Onere di provare in modo specifico e rigoroso i fatti limitativi del danno stesso quali la perenzione, da parte del dipendente illegittimamente licenziato, di somme relative allo svolgimento di altro lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)