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Sez. L, Sentenza n. 4336 del 23/07/1985 (Rv. 441799 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INCIDENZA AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441799-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INCIDENZA AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LIMITI.*

Per effetto della sentenza, che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, il relativo rapporto di lavoro deve considerarsi come mai interrotto e persistente, nonostante la Mancanza di prestazione lavorativa, anche nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza che ordina la reintegrazione. Ne consegue che anche detto periodo - ancorché il citato art. 18 preveda espressamente l'Obbligo della corresponsione della retribuzione, pur in Mancanza di prestazione lavorativa, solo per il periodo intercorrente fra la sentenza e l'effettivo adempimento dell'ordine di reintegrazione - deve essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio computabile per l'indennità di fine rapporto, sempreché il lavoratore sia rimasto, nel corso di esso, concretamente disponibile per l'esecuzione della propria prestazione e non abbia, perciò, svolto attività lavorativa a favore di terzi. (V 6782/82, mass n 424420; (V 5713/82, mass n 423450; (V 2896/82, mass n 420791; (V 1927/76, mass n 380723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)