Sez. 5, Sentenza n. 37432 del 20/05/2009 Ud. (dep. 24/09/2009) Rv. 245142 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fatti commessi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento - Ratei di pensione di invalidità riscossi dal fallito - Integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui il fallito riscuota ratei di pensione di invalidità, la quale, in ragione della funzione che le è propria - meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno in occupazioni confacenti all'attitudine del lavoratore a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si configura, anche ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi "eo ipso" dal fallimento, ex art. 46, n. 1, L. fall. e, pertanto, estranei all'oggetto della condotta distrattiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)