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Sez. 5, Sentenza n. 38244 del 17/03/2004 Ud. (dep. 28/09/2004) Rv. 230340 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fatti commessi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento - Somma occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia - Mantenimento - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230340-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensì quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attività produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)