Sez. 5, Sentenza n. 9812 del 01/03/2006 Ud. (dep. 22/03/2006) Rv. 234240 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta post fallimentare - Attività del fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi reinvestiti nell'attività di impresa - Distrazione - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, qualora il fallito dopo la dichiarazione di fallimento intraprenda una nuova attività di impresa (nella specie edilizia) acquistando materie prime ed attrezzature e pagandole con il ricavato dei lavori eseguiti, non è configurabile la distrazione di cui all'art. 216, comma secondo, l. fall., se essa concerna i ricavi reinvestiti nell'esercizio dell'impresa, posto che la curatela fallimentare ha facoltà, ex art. 42, comma secondo, l. fall., di appropriarsi dei risultati positivi della nuova attività al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)