diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 651 del 14/02/1977 (Rv. 384218 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA GIURIDICA - ESTREMI - PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384218-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA GIURIDICA - ESTREMI - PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Affinche ricorra ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, non e sufficiente una mera pregiudizialita logica fra procedimenti, ma occorre l'esistenza di un rapporto di pregiudizialita giuridica, fra il giudizio da sospendere e quello da definire, nel senso che la decisione del secondo deve riguardare un antecedente necessario alla decisione del primo, e deve inoltre essere tale, passando in giudicato, da rendere incontestabile l'antecedente medesimo. Ne consegue che la pendenza di procedimento penale, a carico di un consulente d'ufficio, non e causa di sospensione necessaria del processo civile, nel quale il parere di quel consulente debba essere utilizzato, in quanto il parere medesimo e sempre liberamente valutabile da parte del giudice. (V 2374/75, mass n 376232; (V 1476/75, mass n 375057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)