Sez. 3, Sentenza n. 1476 del 18/04/1975 (Rv. 375057 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art 295 cod proc civ, si ha soltanto in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di questa ipotesi la sospensione non e necessaria e puo essere soltanto facoltativa, cosicche il disporla, o meno, costituisce Esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice di merito, non censurabile in Sede di legittimita. (Conf 1827/73, mass n 364811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)