Sez. 2, Sentenza n. 340 del 28/01/1966 (Rv. 320658 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DEFINITIVITA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI, LIMITI ED EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI LAVORATORI AGRICOLI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DEFINITIVITA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI, LIMITI ED EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI LAVORATORI AGRICOLI.*
A norma degli artt.78 e 80 del R.d.28 agosto 1924, n.1422 il provvedimento di liquidazione della pensione di invalidita, dopo decorso l'anno dalla comunicazione datane all'interessato senza che l'assegnazione della pensione sia stata respinta, modificata o sospesa dagli organi centrali dell'istituto, diventa definitivo. La definitivita non importa sanatoria dei vizi che inficiano in radice il provvedimento per erronea supposizione di fatti o norme che vengano in prosieguo di tempo a risultare inesistenti, ma irrilevabilita degli errori di valutazione di fatti, gia noti alla data di liquidazione, o di interpretazione delle norme regolanti la materia. Conseguentemente, avvenuta, con effetto retroattivo, la cancellazione di un lavoratore agricolo dall'elenco nominativo dei lavoratori in agricoltura, viene a verificarsi, rispetto al provvedimento di liquidazione della pensione di invalidita, l'inesistenza dello stesso rapporto assicurativo, a causa della Mancanza di un suo presupposto, che legittima l'Esercizio del potere generale di annullamento del provvedimento stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 78, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)