Sez. L, Sentenza n. 5651 del 16/11/1985 (Rv. 442843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - FUNZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE ILLEGITTIMO E CONSEGUENTE RIPETIBILITÀ - POTERE DELL'INPS - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - FUNZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE ILLEGITTIMO E CONSEGUENTE RIPETIBILITÀ - POTERE DELL'INPS - PRESUPPOSTI.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184 sull'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia) è diretta unicamente a temperare gli effetti della rettificazione di errori che, senza porre in discussione l'esistenza del rapporto assicurativo e del diritto alla pensione, attengono alla liquidazione di questa e non sono dovuti a dolo dell'interessato; essa, pertanto, non pone alcuna limitazione al potere di annullamento dell'atto di assegnazione illegittimo per difetto di presupposto essenziale ed alla conseguente ripetibilità secondo l'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) delle somme erogate. Il suesposto principio è applicabile ad ogni ipotesi in cui la prestazione pensionistica - si tratti di pensione di vecchiaia, o di pensione di anzianità, e si versi nel caso della pensione diretta oppure in quello della pensione di riversibilità, o si tratti anche di pensione di Invalidità - venga illegittimamente assegnata per assoluta carenza di radice dei presupposti e delle condizioni che vi danno titolo. (V 1968/81, mass n 412658; (V 1217/69, mass n 339827: (V 340/66, mass n 320658; (Conf 4688/82, mass n 422629, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)