Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 08/09/1970 (Rv. 347029 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE - PRESUPPOSTI.*
Oltre al potere di revoca della pensione per sopravvenuta cessazione della riduzione, al di sotto dei limiti di legge, della capacita di guadagno, compete all' INPS anche il potere di annullamento, sia ai sensi degli artt 78 e 80 (rimasti in vigore anche dopo l'emanazione del RDL n 1827 del 1935) del regolamento 28 agosto 1924, n 1422 ai quali stabiliscono la definitivita del provvedimento di liquidazione della pensione dopo decorso l'anno dalla comunicazione datane allo assicurato, senza che la stessa sia stata respinta, modificata o sospesa dagli organi centrali dell' istituto), sia, anche dopo il decorso dell'anno, per vizi che inficiano in radice il provvedimento a causa di erronea supposizione di fatti o di norme venuti in prosieguo di tempo a rivelarsi insussistenti. (V 340, 66 mass 320658).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)