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Sez. U - , Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 (Rv. 659609 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta - Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” - Assoggettamento ad ICI - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659609-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)