diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 1038 del 16/01/2023 (Rv. 666720 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Compensazione urbanistica - Area destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio - AssoggettabilitĂ  ad imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666720-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'assoggettabilitĂ  a tale imposta di un'area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l'accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l'individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l'identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali.

Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 2BIS, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)