Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021 (Rv. 663094 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta - Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” - Assoggettamento ad ICI - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)