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Sez. L, Sentenza n. 5855 del 08/10/1983 (Rv. 430702 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI EX ART. 415, QUINTO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430702-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI EX ART. 415, QUINTO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Nel rito del lavoro, la mancata osservanza del termine (non inferiore a trenta giorni) che, ai sensi del quinto comma dell'art. 415 (nuovo testo) cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data della notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e la data di quest'ultima, non costituisce vizio del ricorso introduttivo stesso, tale da comportare una nullità assoluta, bensì, vizio limitato all'atto di evocazione in giudizio del convenuto e quindi la nullità conseguente all'inosservanza del detto termine può essere sanata mediante la rinnovazione della notificazione per altra udienza all'uopo fissata, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 162 cod. proc. civ.. (V 5030/81, mass n 415810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)