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Sez. 1, Sentenza n. 139 del 13/01/1987 (Rv. 449916 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - EFFETTO EX NUNC - SALVEZZA DEI DIRITTI QUESITI - CITAZIONE IN APPELLO - DIRITTO DELL'APPELLATO A FAR VALERE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449916-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - EFFETTO EX NUNC - SALVEZZA DEI DIRITTI QUESITI - CITAZIONE IN APPELLO - DIRITTO DELL'APPELLATO A FAR VALERE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 164 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione è sanata dalla Costituzione del convenuto con effetto soltanto "ex nunc", cioè con salvezza dei diritti quesiti (nella specie, trattandosi di citazione in appello, diritto dell'appellato a far valere il pregresso passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, considerato che la diversità di detta disposizione rispetto alle norme operanti nel rito del lavoro trova obiettiva giustificazione nella peculiarità di quest'ultimo e delle materie a cui è applicabile, e che inoltre la disposizione medesima non lede il diritto di difesa dell'attore, regolando le conseguenze della violazione di una norma processuale da parte del medesimo. (V 5855/83, mass n 430702; (V 5030/81, mass n 415810; (V Corte cost 63/77; (V Corte cost n 214/74).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)