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Sez. L, Sentenza n. 5030 del 03/09/1981 (Rv. 415810 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415810-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La mancata osservanza del termine (non inferiore a trenta giorni) che, a norma del quinto comma dell'art. 415 (nuovo testo) cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e la data di quest'ultima, non costituisce vizio del ricorso introduttivo, in sè considerato, tale da comportare la nullità insanabile dello stesso in caso di contumacia del convenuto, bensì vizio limitato all'atto di evocazione in giudizio del convenuto stesso, atto che, nel rito del lavoro, è autonomo dall'atto introduttivo del giudizio, essendo la domanda compiutamente proposta con il deposito del ricorso. Ne consegue che il vizio conseguente all'inosservanza di detto termine trova, in caso di mancata Costituzione del convenuto, adeguato rimedio nella rinnovazione della notifica per altra udienza all'uopo fissata, rinnovazione da disporsi non già in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., ma per diretta applicazione del principio generale sancito dal primo comma dell'art. 162 cod. proc. civ. (V. 3399/78, mass. N. 392844; (V. 120/71, mass. N. 349482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)