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Sez. L, Sentenza n. 12126 del 28/10/1999 (Rv. 530819 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente minerario siciliano - Indennità "una tantum" ex art. 13 della legge regione Sicilia 18 febbraio 1986 n. 7 - Natura di indennità di preavviso - Criterio di calcolo onnicomprensivo ex art. 2121 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530819-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

In caso di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro di operai ed impiegati dell'Ente minerario siciliano l'indennità "una tantum" corrisposta a norma dell'art. 13 della legge regione Sicilia 18 febbraio 1986 n. 7 in misura corrispondente all'indennità di preavviso (ma comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione) partecipa della stessa natura di quest'ultima e quindi trova applicazione il criterio di calcolo onnicomprensivo di ogni indennità od emolumento a carattere retributivo, come prescritto dall'art. 2121 cod. civ., come sostituito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/02/1986 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 5, Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)