Sez. 5, Sentenza n. 9446 del 10/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166415 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - COSIDDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - COSIDDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, essendo il reato punibile anche a titolo di colpa, perché possa trovare applicazione la esimente del fatto scusabile occorre che l'errore dipenda da un fatto non evitabile con la comune diligenza, cioè imprevedibile. Tali estremi non ricorrono nella ipotesi del cosiddetto fido di fatto, non scaturente da un formale contratto di apertura di credito e revocabile dalla banca "ad nutum", che non esclude l'Obbligo dell'emittente di controllare preventivamente l'esistenza della provvista. (V mass n 151996; (V mass n 151997; (Conf mass n 153581).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)