Sez. 4, Sentenza n. 42017 del 17/10/2006 Cc. (dep. 21/12/2006) Rv. 235536 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Presupposti - Indizi di reato - Significato - Colpevolezza di un determinato soggetto - Irrilevanza - Conseguenze - Intercettabilità di un soggetto non iscritto nel registro degli indagati.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
I gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod.proc.pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)