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Sez. 4, Sentenza n. 42017 del 17/10/2006 Cc. (dep. 21/12/2006) Rv. 235536 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Presupposti - Indizi di reato - Significato - Colpevolezza di un determinato soggetto - Irrilevanza - Conseguenze - Intercettabilità di un soggetto non iscritto nel registro degli indagati.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235536-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

I gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod.proc.pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)