Sez. 1, Sentenza n. 8832 del 10/07/1996 Ud. (dep. 30/09/1996) Rv. 205766 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Presupposti - Gravi indizi di reità - Necessità che tali indizi siano a carico esclusivo delle persone le cui comunicazioni debbono essere intercettate - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
La normativa in materia di intercettazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova, l'esistenza di "gravi indizi di reato", non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)