Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 03/09/2001 (Rv. 549138 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE | Norma antielusiva prevista dall'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 73 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Potere dell'amministrazione finanziaria, prima dell'entrata in vigore di detta disposizione, di riqualificare, a fini antielusivi, i contratti, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti - Ammissibilità - Esclusione - Artt. 1344 e 1418 cod. civ. - Applicabilità a fini antielusivi - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 37 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, - che con disposizione, non avente efficacia retroattiva, ha attribuito all'Amministrazione Finanziaria ampio potere di disconoscere, a fini antielusivi, gli effetti degli atti compiuti dal contribuente al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso - detta amministrazione non aveva il potere di riqualificare i contratti posti in essere dalle parti, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse, per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile, neppure in virtù degli artt. 1344 e 1418 cod. civ., che sanciscono la nullità dei contratti che costituiscono "il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa". Tali disposizioni, infatti, considerano l'illiceità quale causa di nullità e non di conversione del contratto in frode alla legge nel contratto che costituisce presupposto per l'applicazione della norma, che le parti intendevano eludere; inoltre le norme tributarie, essendo poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale e non ponendo, in linea di massima, divieti, pur essendo inderogabili, non possono qualificarsi imperative, presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)