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Sez. 5, Sentenza n. 20398 del 21/10/2005 (Rv. 584630 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Acquisto di azioni da un fondo comune d'investimento - Successiva rivendita al fondo stesso dopo la percezione dei dividendi - Collegamento negoziale - Elusione dell'imposta sugli utili azionari dei fondi comuni d'investimento - Nullità dei contratti collegati - Fondamento - Clausola generale antielusiva - Sussistenza in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37 - Bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Inefficacia degli atti collegati nei confronti del fisco - Conseguenze - Credito d'imposta ex art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Detrazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584630-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, pur non esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l'emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In riferimento all'ipotesi in cui l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento, dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso al fine di consentire l'elusione del regime fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 77 del 1983 (come sostituito dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83) (c.d. "dividend washing"), l'applicazione del predetto principio si traduce nella individuazione di un difetto di causa che dà luogo alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all'infuori del risparmio fiscale. Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta l'inefficacia dei contratti nei confronti del fisco, con conseguente esclusione del credito d'imposta previsto per l'acquirente dei titoli dall'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all'integrazione apportatavi dall'art. 7-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, conv. con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 23/03/1983 num. 77 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)