Sez. L, Sentenza n. 2951 del 11/05/1982 (Rv. 420856 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'ESECUZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO - CONSUMAZIONE DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'ESECUZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO - CONSUMAZIONE DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Poiché in tema di rito del lavoro la particolare Forma di impugnazione prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ. (appello con riserva di motivi, anteriore alla notificazione della sentenza di primo grado) presuppone che sia stata iniziata l'esecuzione - e cioè che sia stato compiuto almeno il pignoramento - il difetto di tale presupposto processuale determina l'inammissibilità dell'appello proposto prima dell'esistenza di una sentenza completa di tutti gli elementi di cui all'art. 132 cod. proc. civ., ma non consuma il potere di impugnazione vero e proprio, non ancora sorto, talché da un lato tale inammissibilità può essere eccepita in qualsiasi momento e dall'altro lato la sua dichiarazione non preclude la proposizione successiva dell'appello allorché il suddetto potere sia venuto ad esistenza per effetto del verificarsi dei relativi presupposti. (Conf 2359/80, mass n 406049; (Conf 5480/78, mass n 395252; (Conf 2896/77, mass n 386465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)