Sez. L, Sentenza n. 15497 del 16/10/2003 (Rv. 567482 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto giuridico - Rilevanza in un diverso giudizio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di indennità di maternità per astensione facoltativa dopo il parto.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Pertanto, l'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo la premessa logica indispensabile della statuizione di condanna al pagamento dell'indennità per l'astensione obbligatoria per gravidanza, contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata intervenuta tra le stesse parti, preclude il riesame dello stesso punto di diritto in una causa avente ad oggetto l'indennità per l'astensione facoltativa relativa alla stessa gravidanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)