Sez. L, Sentenza n. 2027 del 30/01/2006 (Rv. 586871 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI | Previdenza obbligatoria - Statuizione su questioni pregiudiziali e singole questioni di fatto o di diritto - Efficacia di giudicato in successivo giudizio relativo a diverso tipo di assicurazione o alla copertura assicurativa dello stesso tipo di eventi distinti verificatisi nel corso del tempo - Insussistenza - Separati giudizi concernenti le indennità per astensione facoltativa e obbligatoria per maternità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI
In tema di previdenza obbligatoria, non è ravvisabile una identità di rapporto fondamentale né tra i vari tipi di assicurazione, né in caso di copertura assicurativa dello stesso tipo di eventi distinti verificatisi nel corso del tempo, affinché la sentenza passata in giudicato faccia stato nell'ulteriore giudizio tra le stesse parti anche riguardo alla statuizione incidentale relativa a rapporti pregiudiziali o alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto. Ne consegue che non è configurabile un unitario rapporto fondamentale tra l'assicurazione contro la disoccupazione e la tutela previdenziale della maternità, differenti per oggetto e per disciplina, laddove l'identità di rapporto fondamentale va ravvisata in caso di giudizi separati riguardanti le indennità per astensione facoltativa e obbligatoria per maternità, atteso il collegamento tra le diverse prestazioni accomunate dalla stessa funzione e correlate allo stesso "rischio" assicurato (gravidanza e parto) (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto che l'accertamento dei presupposti per la regolare integrazione del requisito contributivo, effettuato ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per l'astensione facoltativa per maternità, spiegasse efficacia di giudicato anche nel giudizio relativo all'indennità per astensione obbligatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)