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Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 10/02/1995 (Rv. 490374 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Eccezioni opponibili al cessionario - Individuazione - Eccezione relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490374-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)