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Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 07/04/1979 (Rv. 398393 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI FATTI INCIDENTI SUL CREDITO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO TRA ORIGINARIO CREDITORE CEDENTE E DEBITORE CEDUTO - OPPONIBILITA AL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398393-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI FATTI INCIDENTI SUL CREDITO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO TRA ORIGINARIO CREDITORE CEDENTE E DEBITORE CEDUTO - OPPONIBILITA AL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*

Nella cessione di credito, il debitore ceduto puo opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre allo originario creditore, tuttavia, se dopo la cessione intervengano fatti che incidono sulla entita, esigibilita o Estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si e stabilita in dipendenza del gia perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, dopo il perfezionamento della cessione, che avviene col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non e opponibile al cessionario, in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilita di esso e non puo validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non puo ignorare tale circostanza. (V 423/62, mass nn 250663 e 250664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)