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Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 29/03/1999 (Rv. 524685 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Obbligazione liquida ed esigibile - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore alla scadenza - Conseguenze - Domicilio del cessionario diverso da quello del cedente - Obbligo del debitore di pagare al nuovo domicilio - Condizioni - Limiti - Convenzione tra le originarie parti di luogo esclusivo di adempimento e rinuncia del creditore cedente al foro del suo domicilio - Opponibilità al cessionario.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524685-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

La disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente, salvo la pattuizione tra le parti originarie del contratto di un altro luogo di adempimento in via esclusiva, con rinuncia del creditore al foro del suo domicilio, opponibile al nuovo creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)