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Sez. 1, Sentenza n. 6359 del 08/05/2001 (Rv. 546488 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ANAS quale amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - Spettanza all'Avvocatura dello Stato ex art. 1 R.D. n. 1611 del 1933 - Mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello presso l'Avvocatura - Effetti - Nullità - Trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico nel corso del procedimento di appello - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546488-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Nelle controversie in cui l'ANAS, sia al momento della introduzione della lite, sia all'epoca della notifica dell'appello, si configurasse ancora come un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo, il suo patrocinio in giudizio spettava all'Avvocatura dello Stato, e le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello dovevano essere effettuate, a pena di nullità, ex artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933, presso il competente ufficio dell'Avvocatura erariale, senza che potesse assumere rilevanza in contrario la circostanza della trasformazione dello stesso ANAS in ente pubblico economico ex art. 1 del D.Lgs. 26 Febbraio 1994, n.143 (vedi, successivamente, d.P.R. n. 242 del 1995, D.Lgs. 112 del 1998, artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 419 del 1999, artt. 6, comma quarto, e 13) nelle more del giudizio di appello, realizzandosi, in tale ipotesi, la protrazione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto della introduzione della impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)