diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 34565 del 22/05/2014 Cc. (dep. 06/08/2014) Rv. 259902 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Giudicato cautelare - Configurabilità - Limiti - Coincidenza oggettiva e soggettiva tra provvedimenti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259902-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'esistenza di un giudicato cautelare omettendo di analizzare ed illustrare compiutamente i presupposti delle ritenute coincidenze delle questioni già dedotte nell'ambito delle precedenti impugnazioni con gli elementi addotti a sostegno dell'ulteriore impugnativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)