Sez. 3, Sentenza n. 4515 del 19/12/1997 Cc. (dep. 13/02/1998) Rv. 210364 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Giudicato cautelare - Configurabilità - Limiti - Coincidenza oggettiva e soggettiva tra i provvedimenti - Necessità - Fattispecie di sequestro di immobile abusivo con riferimento a due diversi indagati, comproprietari.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Anche in materia di misure cautelari reali, sia pure nei limiti propri di tale ambito, può parlarsi di giudicato cautelare, ma solo quando vi sia tra più provvedimenti assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva. Solo la misura disposta per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona non può essere reiterata, una volta annullata, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale e sempre che il primo annullamento abbia attinto al merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che potesse neanche astrattamente ipotizzarsi la formazione di un giudicato cautelare in ipotesi di sequestro di un immobile abusivo in precedenza dissequestrato con riferimento ad un provvedimento emesso nei confronti di un comproprietario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)