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Sez. 2, Sentenza n. 5296 del 08/10/1981 (Rv. 416050 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - PROVA PER PRESUNZIONI DEL PATTO, COEVO O ANTERIORE, CONTRASTANTE CON IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416050-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - PROVA PER PRESUNZIONI DEL PATTO, COEVO O ANTERIORE, CONTRASTANTE CON IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

A differenza delle normali presunzioni semplici, che, per il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 2729 cod. civ., incontrano il limite stabilito (in materia di prova testimoniale) dall'art. 2722 dello stesso codice, il principio di prova per iscritto (art. 2724 n. 1 cod. civ.), costituendo un indizio documentato, consente, nonostante la sua natura indiziaria, l'ammissione di testimonianze e presunzioni ulteriori ai fini della completa dimostrazione del patto, coevo o anteriore, contrastante con il contenuto del documento. (V. 4008/74, mass. N. 372599.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724 com. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)