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Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 05/12/1974 (Rv. 372599 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372599-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ESTREMI.*

Il principio di prova scritta utilizzabile per l'ammissibilita della prova testimoniale e un indizio risultante accidentalmente da qualsiasi scritto della parte e non una prova piena e diretta del fatto che si intende provare in giudizio. Sufficienti a costituire tale indizio sono la provenienza dello scritto dalla persona contro la quale e diretta la domanda o dal suo rappresentante, e la sua attitudine a rendere verosimile il fatto allegato. (V 3318'73, mass n 367214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)