Sez. 2, Sentenza n. 4464 del 20/05/1997 (Rv. 504523 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Conoscenza dei vizi anche occulti da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Limiti - Onere probatorio del venditore.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 cod. civ. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)