Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016 (Rv. 640170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza - Possibilità - Ragioni di urgenza - Fallimento del contribuente - Sussistenza - Necessità di esternazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'intervenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultimo giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a prescindere dalla sua esternazione all'interno dell'atto impositivo, non richiesta dallo Statuto del contribuente, né da altra specifica disposizione, discendendo l'urgenza dalla necessità dell'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)