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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14287 del 24/06/2014 (Rv. 631526 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Inosservanza - Possibilità - Condizioni e relativo onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631526-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo le reiterate e gravi condotte penali tributarie del contribuente ragioni implicite, idonee a giustificare la notifica dell'avviso prima della scadenza, tanto più che lo stesso contribuente era in possesso di copia del verbale dei verificatori ed era in grado di sapere che si sarebbe a giorni determinata la decadenza per l'Agenzia).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)