Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006 (Rv. 589530 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Attribuzione e quantificazione dell'assegno - Dichiarazione dei redditi dell'obbligato - Valore probatorio.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)