Sez. 3, Sentenza n. 149 del 13/01/1986 (Rv. 443791 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COLPA - GRAVITÀ - INADEMPIMENTO GIUSTIFICANTE LA RISOLUZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESTREMI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COLPA - GRAVITÀ - INADEMPIMENTO GIUSTIFICANTE LA RISOLUZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESTREMI.*
In materia di contratti agrari, l'inadempienza, che giustifica la risoluzione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982, è configurabile quando l'affittuario si renda colpevole di grave inadempienza in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo, tale da ledere in concreto ed in modo rilevante l'interesse del concedente a conservare la capacità produttiva e la fertilità del fondo ed a sconvolgere, quindi, l'intera economia del contratto. (V 3554/85, mass n 441768; (V 1870/83, mass n 426717).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)