Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 12/03/1983 (Rv. 426717 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - INADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - INADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE - INIDONEITÀ.*
In tema di risoluzione del contratto di affitto agrario, l'art. 4 del d. l. lt. 5 aprile 1945 n. 157, richiedendo - al pari dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente la nuova normativa sui patti agrari - un inadempimento grave, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla fedeltà nell'esecuzione del contratto stesso, impone di apprezzare siffatta gravità con riferimento all'idoneità dell'inadempimento a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo, ciò che non può desumersi esclusivamente dalla semplice attinenza dell'inadempimento ad una delle obbligazioni primarie nascenti dal contratto suddetto, salvo quel particolare caso dell'inadempimento annuale del canone contemplato dalla nuova disciplina dell'art. 5 citato. (V 4715/82, mass n 422664; (V 744/82, mass n 418559; (V 1460/80, mass n 405005).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)