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Sez. 3, Sentenza n. 7828 del 24/10/1987 (Rv. 455643 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 CONCERNENTE LA PREVIA CONTESTAZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455643-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 CONCERNENTE LA PREVIA CONTESTAZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di risoluzione dei contratti agrari, le prescrizioni contenute negli art. 5 e 46 della legge n. 203 del 1982, concernenti rispettivamente la preventiva contestazione dell'inadempimento con termine di grazia per la sanatoria e l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, costituendo condizioni di procedibilità della domanda giudiziale di risoluzione, non trovano applicazione - per il principio della lex temporis in materia processuale - alle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari. (V 149/86 mass n 443791; (V 4677/85 mass n 442123).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)