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Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 30/05/1966 (Rv. 322866 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322866-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - SUPERFLUITA.*

Il criterio dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto, non e applicabile nell'ipotesi di omessa, infedele od incompleta denunzia di sublocazione prevista dall'art. 20 della legge n. 253 del 1950, essendo la gravita dell'inadempimento gia dalla legge stessa apprezzata e considerata come causa produttiva di risoluzione e a nulla rilevando l'eventuale buona fede del conduttore che la denunzia abbia omesso. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)