Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 17/04/1980 (Rv. 406278 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - CRITERIO DELLA GRAVITA DELLO INADEMPIMENTO EX ART 1455 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - CRITERIO DELLA GRAVITA DELLO INADEMPIMENTO EX ART 1455 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Il criterio dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art 1455 cod civ ai fini della risoluzione del contratto, non e applicabile nell'ipotesi di omessa infedele o incompleta denuncia della sublocazione prevista dall'art 20 della legge n 253 del 1950, essendo la gravita dell'inadempimento gia dalla legge stessa apprezzata e considerata come causa produttiva di risoluzione e a nulla rilevando l'eventuale buona fede del conduttore che la denuncia abbia omesso. (Conf 1445/66, mass n 322866).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1594, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 20, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)