Sez. 3, Sentenza n. 12823 del 19/11/1999 (Rv. 531286 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione stipulata dal vettore a copertura del rischio di avaria - Disposizione di cui all'art. 1891 cod.civ. - Applicabilità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
In tema di assicurazione, la disposizione di cui all'art. 1891, nella parte in cui consente al contraente di agire personalmente, in luogo dell'assicurato, se questi abbia, all'uopo, prestato il proprio consenso, è applicabile anche alla ipotesi in cui l'assicurazione per conto di chi spetta sia stata stipulata dal vettore a copertura del rischio che le cose consegnategli per il trasporto subiscano un'avaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)